^  P R I M A T E C  s.r.l.

 

Condizioni generali di vendita

  1. Normativa contrattuale - Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione dell'ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri Agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti cui si riferiscono.


  2. Prezzi - Tutti i prezzi da noi indicati si intendono unitari, IVA esclusa, franco nostro punto vendita, salvo diverse indicazioni chiaramente specificate. I prezzi indicati nelle offerte scritte, inviate per posta, e-mail, fax o ritirate a mano, hanno validità un mese, salvo diverse indicazioni. PRIMATEC si riserva in qualsiasi caso la possibilità di revisionare i prezzi comunicati, a seguito di una loro variazione consistente dovuta a problemi di approvvigionamento o a fluttuazioni dei tassi di cambio ufficiali, dandone comunque comunicazione al cliente, che ha il diritto di annullare l'ordine entro la data di esecuzione dello stesso.

  3. Oggetto della fornitura - La fornitura comprende solamente le prestazioni, le merci, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la ricezione della merce equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale.


  4. Conferma d'ordine - Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta. Le conferme d'ordine richieste dal cliente non sono vincolanti per PRIMATEC nel caso i materiali ordinati non siano a stock.


  5. Consegne - La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore-effettuate le opportune verifiche-dovrà sporgere eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "INCOTERMS" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953 e nei successivi. La consegna avverrà secondo le modalità concordate al momento dell'ordine. In mancanza di accordi, provvederemo all'invio secondo le modalità da noi ritenute più idonee e provvederemo all'addebito delle spese di spedizione.
    Gli ordini verranno evasi nel più breve tempo possibile. In caso di non disponibilità temporanea di alcune voci, PRIMATEC si riserva la possibilità di ritardare la consegna sino alla disponibilità del materiale. Nel caso l'attesa sia troppo lunga, si provvederà ad informare il Cliente, che potrà decidere per l'invio del pronto. La spedizione del saldo sarà sempre a carico del destinatario. Nel caso in cui alcune voci d'ordine non siano più reperibili per obsolescenza o cessata produzione, PRIMATEC si riserva il diritto di considerare gli ordini evasi con quanto consegnato dandone comunicazione al cliente.


  6. Termini di consegna - Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se in conseguenza di eventi di forza maggiore il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i dieci giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.


  7. Pagamenti - Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede in Monza (MI), anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta. La contestazione di una fornitura non dà al cliente il diritto di ritardare i termini di pagamento delle ulteriori forniture. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 5 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture - per qualsivoglia ragione - ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro. Il fornitore si riserva il diritto dell'iscrizione dell'ipoteca legale in caso di non osservanza delle condizioni di pagamento.


  8. Dati anagrafici
  9. - I dati forniti dal cliente per la fatturazione vengono considerati esatti, anche se i sistemi informatici di fatturazione indicano eventuali errori. Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali errori nei dati anagrafici. Il cliente è anche tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto (posta o fax) eventuali variazioni anagrafiche.
    PRIMATEC non potrà essere considerata responsabile di disguidi o inconvenienti derivanti dall'uso di dati anagrafici errati forniti dal cliente.


  10. Solve et repete - Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dalla acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.


  11. Riserva di proprietà - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.


  12. Garanzia - I nostri materiali sono garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai macchinari nuovi di fabbrica e ai materiali di 1.a (prima) scelta, con la tolleranza del 5% (cinquepercento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i macchinari usati e per i materiali di 2.a (seconda) e di 3.a (terza) scelta o di stock, che, come le partite occasionali, si intendono sempre vendute come "viste e piaciute". Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede in Monza (MI), prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza dalla azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 9. Ogni questione relativa all'accertamento del diritto alla garanzia, alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione che non possa essere buonariamente risolta tra le parti sarà rimessa all'arbitrato libero di un unico arbitro da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Monza che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.


  13. Divieto d'esportazione - Salvo accordi in contrario, è fatto divieto all'Acquirente di esportare i extra CEE nostri materiali e/o merci a lui forniti, o di cederli a Ditte o persone che ne facciano oggetto di esportazione.


  14. Clausola arbitrale - Ad eccezione delle controversie inerenti il pagamento del prezzo ed alle relative azioni esercitate in via monitoria e nel giudizio ordinario, che rimangono di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana, qualunque altra controversia che dovesse insorgere relativamente alla conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciasciuna delle parti e uno di comune accordo o in caso di disaccordo dal Presidente della C.C.I.A.A. di Monza a richiesta della parte più diligente. La parte che intende avviare l'arbitrato deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata contenente la nomina del proprio arbitro e la sua accettazione. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata, comunicando tale nomina e la relativa accettazione entro il termine indicato. In difetto l'altra parte potrà richiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente della C.C.I.A.A. di Monza. Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto del principio del contradittorio. Il lodo dovrà essere deliberato nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro. L'arbitrato avrà sede a Monza.


  15. Accettazione delle norme - L'emissione di un ordine o di una richiesta di quotazione a PRIMATEC, effettuata con qualsiasi mezzo, indica implicitamente l'accettazione di tutte le condizioni indicate in questa pagina.


  16. Effettività di ciascuna condizione - Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.


  17. Monza, 2003

***

 



Copyright © 2002-2005 PRIMATEC s.r.l.
Tutte le immagini, i marchi , i logotipi, i nomi o altre forme di identificazione possono essere nomi o marchi registrati delle rispettive aziende. Tutti i diritti relativi sono riservati alle aziende proprietarie.