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Condizioni
generali di vendita
- Normativa contrattuale - Le presenti condizioni generali,
salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano
tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto
il contratto concluso con l'accettazione dell'ordine che qualsiasi
contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra
società ordinati con successive e distinte commissioni. Le
variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e
gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri Agenti,
saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta
e comunque limitate ai contratti cui si riferiscono.
- Prezzi - Tutti i prezzi da noi indicati si intendono unitari,
IVA esclusa, franco nostro punto vendita, salvo diverse indicazioni
chiaramente specificate. I prezzi indicati nelle offerte scritte,
inviate per posta, e-mail, fax o ritirate a mano, hanno validità
un mese, salvo diverse indicazioni. PRIMATEC si riserva in qualsiasi
caso la possibilità di revisionare i prezzi comunicati, a seguito
di una loro variazione consistente dovuta a problemi di approvvigionamento
o a fluttuazioni dei tassi di cambio ufficiali, dandone comunque comunicazione
al cliente, che ha il diritto di annullare l'ordine entro la data
di esecuzione dello stesso.
- Oggetto della fornitura - La fornitura comprende solamente
le prestazioni, le merci, i materiali ed i quantitativi specificati
nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti
da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in
ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.
L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa
nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione
parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la ricezione
della merce equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente
della nuova proposta contrattuale.
- Conferma d'ordine - Qualora nella nostra conferma d'ordine
esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto
alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato
con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione
della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così
come è stata redatta. Le conferme d'ordine richieste dal cliente
non sono vincolanti per PRIMATEC nel caso i materiali ordinati non
siano a stock.
- Consegne - La merce, anche se venduta "franco arrivo",
o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di
quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna
al vettore, nei confronti del quale il compratore-effettuate le opportune
verifiche-dovrà sporgere eventuali reclami. Le spedizioni,
via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate
in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli
"INCOTERMS" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale
nel 1953 e nei successivi. La consegna avverrà secondo le modalità
concordate al momento dell'ordine. In mancanza di accordi, provvederemo
all'invio secondo le modalità da noi ritenute più idonee
e provvederemo all'addebito delle spese di spedizione.
Gli ordini verranno evasi nel più breve tempo possibile. In
caso di non disponibilità temporanea di alcune voci, PRIMATEC
si riserva la possibilità di ritardare la consegna sino alla
disponibilità del materiale. Nel caso l'attesa sia troppo lunga,
si provvederà ad informare il Cliente, che potrà decidere
per l'invio del pronto. La spedizione del saldo sarà sempre
a carico del destinatario. Nel caso in cui alcune voci d'ordine non
siano più reperibili per obsolescenza o cessata produzione,
PRIMATEC si riserva il diritto di considerare gli ordini evasi con
quanto consegnato dandone comunicazione al cliente.
- Termini di consegna - Il termine stabilito per la consegna
della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo
l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi
puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni
al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello
inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la
decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se in conseguenza
di eventi di forza maggiore il contratto non potrà trovare
esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna
delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto
stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere
spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno entro i dieci giorni successivi allo scadere dei predetti
60 giorni, restando esclusi reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.
- Pagamenti - Il luogo di pagamento è fissato presso
la nostra Sede in Monza (MI), anche nel caso di emissione di tratte
o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale
deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa
in forma scritta. La contestazione di una fornitura non dà
al cliente il diritto di ritardare i termini di pagamento delle ulteriori
forniture. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre
fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata
decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di
sconto aumentato di 5 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento
delle fatture - per qualsivoglia ragione - ci darà diritto,
impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato
delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso
o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di
eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare
pretese di compensi, indennizzi od altro. Il fornitore si riserva
il diritto dell'iscrizione dell'ipoteca legale in caso di non osservanza
delle condizioni di pagamento.
- Dati anagrafici
- I dati forniti dal cliente per la fatturazione vengono considerati
esatti, anche se i sistemi informatici di fatturazione indicano eventuali
errori. Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali
errori nei dati anagrafici. Il cliente è anche tenuto a comunicare
tempestivamente per iscritto (posta o fax) eventuali variazioni anagrafiche.
PRIMATEC non potrà essere considerata responsabile di disguidi
o inconvenienti derivanti dall'uso di dati anagrafici errati forniti
dal cliente.
- Solve et repete - Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità,
annullabilità e rescissione del contratto, può essere
opposta dalla acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.
- Riserva di proprietà - Nel caso in cui il pagamento,
per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in
parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra
proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.
- Garanzia - I nostri materiali sono garantiti conformi alle
Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è
limitata ai macchinari nuovi di fabbrica e ai materiali di 1.a (prima)
scelta, con la tolleranza del 5% (cinquepercento) circa. Qualsiasi
garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i macchinari
usati e per i materiali di 2.a (seconda) e di 3.a (terza) scelta o
di stock, che, come le partite occasionali, si intendono sempre vendute
come "viste e piaciute". Eventuali reclami e contestazioni
dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata,
unicamente presso la nostra Sede in Monza (MI), prima della posa in
opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera
del materiale determina la decadenza dalla azione per vizi tanto palesi
che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art.
1490 c.c.. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate
come vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia comprende
unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con
esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni
sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare
in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del
precedente articolo 9. Ogni questione relativa all'accertamento del
diritto alla garanzia, alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione
che non possa essere buonariamente risolta tra le parti sarà
rimessa all'arbitrato libero di un unico arbitro da costituirsi e
svolgersi secondo il regolamento della camera Arbitrale istituita
presso la C.C.I.A.A. di Monza che le parti dichiarano di accettare
incondizionatamente ed inappellabilmente.
- Divieto d'esportazione - Salvo accordi in contrario, è
fatto divieto all'Acquirente di esportare i extra CEE nostri materiali
e/o merci a lui forniti, o di cederli a Ditte o persone che ne facciano
oggetto di esportazione.
- Clausola arbitrale - Ad eccezione delle controversie inerenti
il pagamento del prezzo ed alle relative azioni esercitate in via
monitoria e nel giudizio ordinario, che rimangono di competenza dell'autorità
giurisdizionale italiana, qualunque altra controversia che dovesse
insorgere relativamente alla conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione
e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta ad
un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciasciuna delle parti e
uno di comune accordo o in caso di disaccordo dal Presidente della
C.C.I.A.A. di Monza a richiesta della parte più diligente.
La parte che intende avviare l'arbitrato deve comunicarlo all'altra
con lettera raccomandata contenente la nomina del proprio arbitro
e la sua accettazione. L'altra parte dovrà nominare il proprio
arbitro nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della
raccomandata, comunicando tale nomina e la relativa accettazione entro
il termine indicato. In difetto l'altra parte potrà richiedere
la nomina del secondo arbitro al Presidente della C.C.I.A.A. di Monza.
Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto del principio
del contradittorio. Il lodo dovrà essere deliberato nel termine
di 90 giorni decorrenti dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro.
L'arbitrato avrà sede a Monza.
- Accettazione delle norme - L'emissione di un ordine o di
una richiesta di quotazione a PRIMATEC, effettuata con qualsiasi mezzo,
indica implicitamente l'accettazione di tutte le condizioni indicate
in questa pagina.
- Effettività di ciascuna condizione - Le condizioni
generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi
come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente
la volontà negoziale delle parti.
Monza,
2003
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